AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI ELIMINA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Le barriere architettoniche sono quegli elementi costruttivi che impediscono, limitano o rendono difficoltoso l’utilizzo di un ambiente o delle strutture ad esso connesse o che limitano gli spostamenti o la fruizione dei servizi. Questo riguarda soprattutto le persone con limitata capacità motoria e sensoriale, come persone diversamente abili, ma anche di persone che per età o eventi occasionali sono limitati anche momentaneamente nella fruizione regolare degli ambienti.
La definizione specifica di “barriera architettonica” è piuttosto difficoltosa, poiché è possibile che un elemento possa costituire un ostacolo per un individuo e possa invece essere facilmente superabile per un altro, ma il bisogno di garantire l’accesso agli ambienti e ai servizi al maggior numero di persone che ne hanno diritto ha portato alla definizione di parametri comuni, regolamentati da normative precise, che hanno il compito di stabilire oggettivamente quali sono gli elementi costruttivi che devono essere considerati appunto barriera architettonica.
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Una normativa italiana (art. 32 L. 41/86 e art. 24 comma 9 L. 104/92) prevede conseguentemente piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.): si tratta di strumenti di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio e ostacolo per consentirne l’abbattimento, ma a volte non è possibile intervenire strutturalmente su stabili di precedente costruzione ed è per questo che sono previsti altri ausili, istallabili in un secondo momento.
Una delle situazioni più frequenti è quella in cui la presenza di scale costituisce una barriera per persone che hanno problemi di deambulazione: in questo caso il montascale, o servoscala, è uno degli ausili più utilizzati per ovviare al problema, poiché può essere montato in un momento successivo alla realizzazione della struttura per superare quella che è, o è diventata per le situazioni più disparate, una barriera architettonica.
Si tratta di impianti per il sollevamento disponibili sul mercato in tipologie differenti, studiati per adattarsi alle particolari conformazioni dei luoghi. Per quanto riguarda il montascale, normalmente si tratta di una poltroncina o di una piattaforma agganciata ad una guida e sul mercato si possono trovare impianti che utilizzano tecnologie e materiali diversi per rispondere con una certa flessibilità alle specifiche necessità dell’ambiente, interno o esterno che sia, e a quelle del committente.
DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Attualmente questi dispositivi possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di contributi.
A decorrere dal 1 ottobre 2006, chi effettua l’acquisto di montascale o di piattaforme elevatrici, in quanto beni finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche, può usufruire di una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute (L.9/1/89 n°13 e D.M.14/06/89 n°236), sino ad un importo massimo di 48.000 euro. L’avente diritto alla detrazione dovrà provvedere al pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale e inviare, prima dell’inizio dei lavori, e mediante raccomandata semplice, l’apposito modello di comunicazione, debitamente compilato, al Centro Operativo dell’Agenzia dell’Entrate di riferimento (il modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it). La detrazione Irpef vale anche per interventi su parti comuni di condomini, in questo caso la detrazione del 36% spetterà a ciascuno dei condomini con riferimento alle spese singolarmente imputate su base millesimale ed effettivamente versate all’amministratore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fruirà dell’agevolazione.
A decorrere dal 1 ottobre 2006, chi effettua l’acquisto di montascale o di piattaforme elevatrici, in quanto beni finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche, può usufruire di una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute (L.9/1/89 n°13 e D.M.14/06/89 n°236), sino ad un importo massimo di 48.000 euro. L’avente diritto alla detrazione dovrà provvedere al pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale e inviare, prima dell’inizio dei lavori, e mediante raccomandata semplice, l’apposito modello di comunicazione, debitamente compilato, al Centro Operativo dell’Agenzia dell’Entrate di riferimento (il modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it). La detrazione Irpef vale anche per interventi su parti comuni di condomini, in questo caso la detrazione del 36% spetterà a ciascuno dei condomini con riferimento alle spese singolarmente imputate su base millesimale ed effettivamente versate all’amministratore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fruirà dell’agevolazione.
DETRAZIONI IRPEF DEL 19% PER LE SPESE NECESSARIE ALLA DEAMBULAZIONE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Inoltre è prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% per “le spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie”, (art. 13 bis del T.U.I.R.).
Tra le spese detraibili, quelle per l’acquisto dei dispositivi per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale). La detrazione in questo caso viene applicata integralmente e cioè sempre nella misura del 19%, e, a differenza della detrazione del 36% che può essere applicata da qualsiasi contribuente che si faccia carico della realizzazione di un montascale in un immobile di proprietà. Quest’ultima è applicabile esclusivamente da contribuenti che rientrino nella categoria delle persone che, come stabilito dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (www.inps.it), “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa”, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Per ottenere tale detrazione è necessario quindi disporre della seguente documentazione:
DIRITTO ALL’IVA AGEVOLATA AL 4%
Possono godere dell’aliquota IVA agevolata anche i montascala e altri mezzi simili, atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.
La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 si esprime in tali termini: “Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.
Conseguentemente, l’aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all’atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti.
In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. (oggi ASL) di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente”.
Chi effettua interventi che eliminano le barriere architettoniche, può usufruire di detrazioni Irpef, dell’IVA agevolata e contributi statali.
CONTRIBUTI STATALI A FONDO PERDUTO
Disponibili anche contributi a fondo perduto, concessi mediante la legge 13/89 (2.582,28 euro + 25% del residuo della spesa per costi fino a 12.911,42 euro e un ulteriore 5% per costi da 12.911,42 euro fino a 51.645,69 euro). Con la legge 9 gennaio 1989, n.13, sono state emanate norme per facilitare la vita di relazione degli invalidi portatori di handicap, attraverso:
Hanno diritto al contributo i portatori di menomazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti (ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917), nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

